Articolo 117 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

Dispositivo

1. Fermo quanto disposto dall'articolo [371] (1), quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo [329], copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto (2). L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo [371] accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (3).

Note

(1) Tale clausola di salvezza delimita la portata della norma, convertendole nella pratica natura residuale, rispetto allo strumento di cui all'art. 371, in grado di dare vita a un rapporto più incisivo tra i diversi uffici del pubblico ministero.

(2) Organo legittimato a presentare la richiesta è unicamente il P.M. che procede, non quindi gli organi delegati.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, lett. a) e b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 5169/1999

Poichè gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal p.m. ai sensi degli art. 117 e 371 c.p.p. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al p.m. procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5169 del 4 novembre 1999)