Articolo 119 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
Dispositivo
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto (1) vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [144] (2).
Note
(1) L’art. 1 della l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo”.
(2) La norma in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341, nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 8301/2008
È legittimo il verbale di identificazione e di elezione di domicilio redatto dalla P.G. nei confronti di persona sordomuta senza preventiva nomina di un interprete, in quanto si tratta di un atto meramente ricognitivo in cui l'attività della persona identificata è limitata alla sottoscrizione del verbale la cui lettura è sufficiente a renderne comunque intelligibile il contenuto e il significato. (V. Corte cost. n. 341 del 22 luglio 1999). (Rigetta, App. Milano, 4 Novembre 2005).–L'apprezzamento sulla sussistenza delle capacità professionali dell'interprete nominato ad un sordo, ad un muto o ad un sordomuto, compete al giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, a nulla rilevando la circostanza che l'interprete non sia in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale. (Rigetta, App. Milano, 4 Novembre 2005).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8301 del 9 gennaio 2008)
2Cass. pen. n. 10394/1992
Il disposto di cui all'art. 143 c.p.p. si riferisce esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua e di esprimersi in essa. In tale categoria di soggetti non rientrano i sordomuti, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 119 c.p.p., in base alla quale deve escludersi la necessità della nomina di un interprete all'infuori dei casi previsti dal comma secondo del medesimo articolo (incapacità del sordomuto di leggere o scrivere).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10394 del 29 ottobre 1992)