Articolo 119 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

Dispositivo

Note

(1) L’art. 1 della l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo”.

(2) La norma in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341, nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 24951/2018

2Cass. pen. n. 8301/2008

3Cass. pen. n. 10394/1992