Articolo 129 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Accesso ai programmi di giustizia riparativa
Dispositivo
- (1)In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa (2).
- La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (2).
- L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato (2).
- Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili (2).
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo [415]. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero (2).
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo [344]. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo [303] sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo [310]. Si applica l'articolo [304], comma 6 (2).
- Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
Note
(1) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha modificato i commi 1, 2, 3, 4 e introdotto i commi 4-bis e 4-ter.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 27072/2025
In fase esecutiva, la competenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa spetta al magistrato di sorveglianza. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 09/01/2025)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27072 del 15 maggio 2025)
2Cass. pen. n. 20308/2025
In tema di giudizio di appello, il decreto di citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievo l'inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della "vocatio in ius". (Rigetta, Corte Appello Perugia, 04/06/2024)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20308 del 20 marzo 2025)
3Cass. pen. n. 25192/2025
La Corte di cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell'imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. e, nelle more del giudizio di legittimità, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l'esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame. (Annulla con rinvio, Corte Appello Bari, 11/05/2023)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25192 del 17 febbraio 2025)
4Cass. pen. n. 131/2024
In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio. (Rigetta, Corte Assise Appello Palermo, 14/03/2024)–In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori). (Rigetta, Corte Assise Appello Palermo, 14/03/2024)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 131 del 26 novembre 2024)
5Cass. pen. n. 33152/2024
L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo. (Rigetta, Corte Appello Brescia, 16/11/2023)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33152 del 7 giugno 2024)
6Cass. pen. n. 6595/2023
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale. (Dichiara inammissibile, Tribunale Verona, 04/08/2023)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6595 del 12 dicembre 2023)
7Cass. pen. n. 25367/2023
In tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicchè, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Trento, 12/01/2023)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25367 del 9 maggio 2023)