Articolo 132 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Accompagnamento coattivo dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo deve essere tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere all'esecuzione e successivamente una copia del provvedimento è consegnata all'interessato, secondo quanto disposto dall'art. 46 delle disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 24979/2017

2Cass. pen. n. 34224/2010

3Cass. pen. n. 2443/1996

4Cass. pen. n. 9370/1994