Articolo 136 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Contenuto del verbale
Dispositivo
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499], [501].
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 1517/2014
In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1517 del 15 gennaio 2014)
2Cass. pen. n. 13117/2011
Il verbale di udienza del processo penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perché è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c..(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13117 del 30 marzo 2011)
3Cass. pen. n. 14510/2009
L'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d'esecutività del decreto adottata dal giudice dell'esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell'atto d'opposizione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14510 del 2 aprile 2009)
4Cass. pen. n. 32009/2006
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 32009 del 28 settembre 2006)
5Cass. pen. n. 9975/2003
Il verbale di udienza nel processo penale fa piena prova fino a querela di falso in quanto è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. (Fattispecie relativa a lettura contestuale di dispositivo e motivazione di sentenza di condanna con decorrenza del termine per impugnare da quella data con conseguente denuncia penale, poi archiviata, in relazione alla veridicità della formula “motivazione contestuale”).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9975 del 5 marzo 2003)
6Cass. pen. n. 9759/1999
L'eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, non è inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale. Peraltro, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9759 del 30 luglio 1999)
7Cass. pen. n. 13403/1998
La mancata indicazione nel verbale di udienza (nella specie, udienza preliminare) dell'ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura, fermo restando che l'udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita; circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13403 del 18 dicembre 1998)