Articolo 678 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Procedimento di sorveglianza

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. b) del D.L. 2018 n. 123. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte cost., con sent. 19-21 maggio 2014, n. 135, nella parte in cui non consentiva che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolgesse, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Il testo precedente prevedeva: "Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667."

(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10.

(3) I commi 1-ter, 3.1 e 3.2 sono stati inseriti dall'art. 4 comma 1. lett. b) del D.L. 2018 n. 123.

(4) L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 117.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

(6) Comma così modificato dall'art. 39, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(7) Il comma 1-ter è stato modificato dall'art. 10, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, che ha soppresso le parole “in via provvisoria” e la parola “provvisoria” e ha sostituito il terzo e quanto periodo al presente comma. Il testo dei precedenti terzo e quarto comma era il seguente “Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1”. Dunque, con questo intervento, viene eliminato il carattere provvisorio dell’ordinanza adottata dal magistrato relatore. Secondo la relazione illustrativa, queste modifiche sono finalizzate a “consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l’inutile duplicazione tra il provvedimento provvisorio e la conferma successiva”.

(8) Comma modificato dall'art. 15, comma 7 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80, che ha soppresso le parole “e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’art. 146 del c.p.”. Questa modifica si giustifica con la necessità di adattare la norma all’espunzione dei casi di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 146, comma 1 c.p. (donna incinta o madre con prole di età inferiore ad un anno) dalle ipotesi di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva. In particolare, la modifica riguarda i casi in cui il Tribunale di sorveglianza può seguire il procedimento semplificato senza formalità ai sensi del comma 4 dell’art. 667 del c.p.p.e, tra questi casi, vi era quello che prevedeva il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte e delle madri di figli con meno di un anno ai sensi degli abrogati nn. 1 e 2 dell’art. 146, comma 1 c.p.. Con tale intervento, si è voluto coordinare l’art. 678, comma 1-bis c.p.p. alla soppressione dei nn. 1) e 2) dell’art. 146, comma 1 c.p., eliminando il riferimento al caso di rinvio obbligatorio della pena. La Relazione Illustrativa ha evidenziato che “la trasformazione di tali ipotesi di rinvio dell’esecuzione da obbligatorio a facoltativo rende irragionevole il ricorso ad un procedimento semplificato, avuto riguardo alla maggiore complessità della valutazione demandata alla magistratura di sorveglianza”.

Massime giurisprudenziali (49)

1Cass. pen. n. 13381/2018

2Cass. pen. n. 50160/2017

3Cass. pen. n. 49768/2017

4Cass. pen. n. 24281/2017

5Cass. pen. n. 48678/2015

6Cass. pen. n. 3092/2015

7Cass. pen. n. 7724/2014

8Cass. pen. n. 51083/2013

9Cass. pen. n. 44572/2010

10Cass. pen. n. 24164/2004

11Cass. pen. n. 5523/2004

12Cass. pen. n. 17029/2003

13Cass. pen. n. 41139/2002

14Cass. pen. n. 20240/2002

15Cass. pen. n. 13789/2002

16Cass. pen. n. 2323/2001

17Cass. pen. n. 4692/2000

18Cass. pen. n. 1805/1999

19Cass. pen. n. 3005/1999

20Cass. pen. n. 1975/1999

21Cass. pen. n. 1468/1999

22Cass. pen. n. 292/1999

23Cass. pen. n. 4867/1998

24Cass. pen. n. 2418/1998

25Cass. pen. n. 503/1998

26Cass. pen. n. 6378/1998

27Cass. pen. n. 5007/1997

28Cass. pen. n. 6761/1997

29Cass. pen. n. 6602/1996

30Cass. pen. n. 1698/1995

31Cass. pen. n. 3315/1995

32Cass. pen. n. 1299/1995

33Cass. pen. n. 2755/1995

34Cass. pen. n. 1337/1995

35Cass. pen. n. 1715/1995

36Cass. pen. n. 1233/1995

37Cass. pen. n. 4071/1994

38Cass. pen. n. 2151/1994

39Cass. pen. n. 2149/1994

40Cass. pen. n. 636/1994

41Cass. pen. n. 949/1994

42Cass. pen. n. 146/1994

43Cass. pen. n. 5517/1994

44Cass. pen. n. 4972/1994

45Cass. pen. n. 3025/1993

46Cass. pen. n. 2370/1993

47Cass. pen. n. 4731/1993

48Cass. pen. n. 2376/1992

49Cass. pen. n. 466/1992