Articolo 717 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
Dispositivo
1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli [714], [715] e [716], il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo [716], provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo [97] comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte d'appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore (1).
2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.[omissis]__________________
Note
(1) Comma modificato dall'art. 40, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 41732/2006
In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41732 del 20 dicembre 2006)
2Cass. pen. n. 4375/2000
Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, secondo comma, c.p.p., dall'estradando nell'ambito delle formalità prescritte dall'art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4375 del 26 gennaio 2000)
3Cass. pen. n. 6276/1996
Avverso il provvedimento della corte d'appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimità di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui è cenno nell'art. 717 c.p.p. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d'appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. (Fattispecie relativa all'omessa identificazione dell'arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all'estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6276 del 22 giugno 1996)