Articolo 137 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Sottoscrizione del verbale
Dispositivo
- Salvo quanto previsto dall'articolo [483] comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
- Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 37342/2024
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (Rigetta, Corte Appello Bologna, 28/11/2023)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37342 del 10 settembre 2024)
2Cass. pen. n. 50973/2019
In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (Annulla con rinvio, Giudice di Pace Milano, 12/02/2019)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 50973 del 29 ottobre 2019)
3Cass. pen. n. 3815/2018
Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Rigetta, Corte Appello Firenze, 22/03/2018)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3815 del 18 dicembre 2018)
4Cass. pen. n. 2049/2018
In tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter cod . proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l'art. 137 cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 10/05/2017)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2049 del 2 ottobre 2018)
5Cass. pen. n. 40950/2018
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 40950 del 24 settembre 2018)
6Cass. pen. n. 16144/2017
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16144 del 30 marzo 2017)
7Cass. pen. n. 5386/1994
Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5386 del 10 maggio 1994)
8Cass. pen. n. 8341/1991
È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell'art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all'art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell'atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8341 del 30 luglio 1991)
9Cass. pen. n. 6535/1991
In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto è chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6535 del 11 giugno 1991)