Articolo 351 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Altre sommarie informazioni
Dispositivo
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo [362] (1).
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo [371], comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli [572], [600], [600], [600], [600], [600], [600], [601], [602], [609], [609], [609], [609], [609] e [612] del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero (3). Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (4).
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (5).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.__________________
Note
(1) Trattasi dei c.d. potenziali testimoni, ai quali, se già sentiti nell'ambito delle indagini difensive, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e le relative risposte. Tale precisazione è stata inserita dall’art. 13, comma 1, della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della l. 1° ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(5) Comma inserito dall'art. 17, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 9976/2018
Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9976 del 5 marzo 2018)
2Cass. pen. n. 26714/2002
In tema di assunzione di sommarie informazioni, non sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'esame separato degli informatori, essendo rimessa alla sua libera iniziativa la scelta del modus operandi, per il buon esito delle indagini, ferma l'osservanza dei limiti e delle modalità stabilite dagli artt. 197 ss. c.p.p. e l'obbligo della verbalizzazione di cui all'art. 357, comma 2 del codice di rito.–In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.–Nell'assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non è prescritta l'osservanza delle regole dettate per il solo esame dibattimentale dei testimoni dall'art. 149 disp. att. c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26714 del 12 luglio 2002)
3Cass. pen. n. 734/2002
In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 734 del 10 gennaio 2002)
4Cass. pen. n. 20382/2001
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20382 del 19 maggio 2001)
5Cass. pen. n. 11615/2000
Le particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11615 del 13 novembre 2000)
6Cass. pen. n. 1477/2000
Nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa P.G. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1477 del 12 aprile 2000)