Articolo 373 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Documentazione degli atti

Dispositivo

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [136]:

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (3).

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo [407], comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (3).

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (3).

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (3).

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie (1).

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo [357].

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario [126] che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo [142].

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:[omissis]d) dellesommarieinformazioni assunte a norma dell’articolo 362;[omissis]2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis),si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bise 2-terè disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.__________________

Note

(1) Tutte le attività del P.M. non rientranti nel catalogo di cui al comma primo possono essere semplicemente annotate exart. 119 delle disp. att. c.p.p..

(2) Lettera modificata dall'art. 18, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La parola "sommarie" è stata soppressa. Nella sua previgente formulazione, la lettera recitava "delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362".

(3) Comma introdotto dall'art. 18, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 17118/2017

In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17118 del 5 aprile 2017)

2Cass. pen. n. 1264/2009

In tema di documentazione degli atti del P.M., l'assenza dell'ausiliario all'atto della redazione del verbale d'affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest'ultimo costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a determinare la nullità dell'atto o della relazione depositata dal consulente tecnico.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1264 del 15 gennaio 2009)

3Cass. pen. n. 25589/2005

I verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci di verbali o oscurare una parte del contenuto con omissis a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25589 del 13 luglio 2005)

4Cass. pen. n. 11924/2005

Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) c.p.p., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11924 del 25 marzo 2005)