Articolo 144 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Incapacità e incompatibilità dell'interprete
Dispositivo
- Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222] (1):
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289]; [28], [29], [31] c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290]; [30] e [35] c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [199]-[215] c.p.] o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225], [359], [360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo [119], la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Note
(1) Si distinguono le due ipotesi di incompatibilità e incapacità, per cui si considera incompatibile con l'ufficio di interprete chi, anche se capace di intendere e volere, potrebbe avere un qualsiasi motivo per tradurre in maniera infedele, mentre viene considerato incapace chi non è nelle condizioni psico-fisiche idonee a svolgere con precisione la funzione di interprete.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. pen. n. 4561/2023
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, (Rigetta, Corte Appello L'Aquila, 14/10/2022)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4561 del 24 ottobre 2023)
2Cass. pen. n. 32255/2020
In tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni. (Rigetta, Trib. Libertà Napoli, 12/06/2020)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32255 del 27 ottobre 2020)
3Cass. pen. n. 35443/2020
Non costituisce causa di nullità, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di incompatibilità indicate dall'art. 144 cod. proc. pen., la nomina quale interprete di un soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il medesimo incarico quale ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari, ancorchè non iscritto nell'apposito albo professionale. (Rigetta, Corte Appello Roma, 03/06/2019)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35443 del 25 settembre 2020)
4Cass. pen. n. 23021/2017
In tema di indagini preliminari, può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità. (Fattispecie nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23021 del 11 maggio 2017)
5Cass. pen. n. 17905/2015
La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17905 del 29 aprile 2015)
6Cass. pen. n. 3055/2013
Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario"(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3055 del 21 gennaio 2013)
7Cass. pen. n. 18268/2011
Sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate a norma dell'art. 268, comma 7, c.p.c.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 18268 del 10 maggio 2011)
8Cass. pen. n. 3602/2008
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3602 del 23 gennaio 2008)
9Cass. pen. n. 35696/2006
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 35696 del 24 ottobre 2006)
10Cass. pen. n. 43236/2001
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia (essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge) il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43236 del 30 novembre 2001)