Articolo 148 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Organi e forme delle notificazioni

Dispositivo

Note

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(3) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").Il nuovo comma 2 riafferma quanto era stabilito dal previgente comma 5 dell'art. 148 c.p.p. (il quale precisava “La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale”), precisando che la notificazione è sostituita dalla lettura del provvedimento non solo quando la persona è presente, ma anche quando essa non è presente ed è rappresentata dal proprio difensore.

(4) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").La nuova disposizione fa espresso riferimento al documento analogico, riproponendo quanto già affermato dal vecchio comma 4 dell’art. 148 c.p.p. (il quale stabiliva “La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta”).

(5) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(6) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La nuova norma riprende quanto previsto nel previgente comma 2 dell’art. 148 c.p.p. (il quale recitava "Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo").

(7) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La nuova formulazione del comma 8 riprende quanto già stabilito dal vecchio comma 3 dell'art. 148 c.p.p. ("L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto").

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. pen. n. 9363/2020

2Cass. pen. n. 33481/2019

3Cass. pen. n. 8887/2019

4Cass. pen. n. 48911/2018

5Cass. pen. n. 11241/2018

6Cass. pen. n. 45384/2018

7Cass. pen. n. 56280/2017

8Cass. pen. n. 54141/2017

9Cass. pen. n. 2431/2017

10Cass. pen. n. 50316/2015

11Cass. pen. n. 18235/2015

12Cass. pen. n. 7058/2014

13Cass. pen. n. 28451/2011

14Cass. pen. n. 11472/2011

15Cass. pen. n. 8324/2006

16Cass. pen. n. 217/2003

17Cass. pen. n. 138/2000

18Cass. pen. n. 10495/1996

19Cass. pen. n. 5502/1996

20Cass. pen. n. 2693/1996

21Cass. pen. n. 5652/1995

22Cass. pen. n. 9231/1994

23Cass. pen. n. 4152/1993

24Cass. pen. n. 3273/1993

25Cass. pen. n. 3106/1992

26Cass. pen. n. 1247/1992