Articolo 156 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Notificazioni all'imputato detenuto

Dispositivo

Note

(1) Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro, ex art. 57 disp. att. del presente codice.

(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").Con la nuova formulazione del comma 1, il legislatore ha fatto proprio quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12778 del 2020. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "le notifiche all’imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite presso il luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156 c. 1 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c.p.p.".

(3) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 24902/2024

2Cass. pen. n. 5135/2022

3Cass. pen. n. 43703/2021

4Cass. pen. n. 12778/2020

5Cass. pen. n. 4836/2015

6Cass. pen. n. 43772/2014

7Cass. pen. n. 13609/2014

8Cass. pen. n. 42836/2009

9Cass. pen. n. 19590/2006

10Cass. pen. n. 47379/2003

11Cass. pen. n. 37135/2003

12Cass. pen. n. 5501/2002

13Cass. pen. n. 36412/2001

14Cass. pen. n. 4918/1997

15Cass. pen. n. 11151/1996

16Cass. pen. n. 10821/1994

17Cass. pen. n. 5222/1993