Articolo 160 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Efficacia del decreto di irreperibilità

Dispositivo

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405] (2).

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525] ss., [544] ss.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593] ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo [159] (1).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con lanotificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questomanchi, con la chiusura delle indagini preliminari.[omissis]__________________

Note

(1) Siffatti limiti possono non esplicare per intero i loro effetti in quanto il decreto di irreperibilità resta pur sempre atto sottoposto alla clausolarebus sic tantibus, essendo meramente dichiarativo di uno stato preesistente.

(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. n) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 16708/2018

Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l'ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all'estero).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16708 del 16 aprile 2018)

2Cass. pen. n. 13560/2015

La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata - con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio pe il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13560 del 30 marzo 2015)

3Cass. pen. n. 5641/2015

Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa.(Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 5641 del 6 febbraio 2015)

4Cass. pen. n. 1863/2015

Il decreto di irreperibilità, previo espletamento delle prescritte ricerche, deve essere nuovamente emesso prima della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in ossequio al principio in base al quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase, determinandosi, in difetto, una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1863 del 15 gennaio 2015)

5Cass. pen. n. 35241/2013

L'irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35241 del 21 agosto 2013)

6Cass. pen. n. 24527/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 24527 del 20 giugno 2012)

7Cass. pen. n. 181/2008

La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 181 del 7 gennaio 2008)

8Cass. pen. n. 19029/2007

L'efficacia del decreto di irreperibilità, emesso nel corso delle indagini preliminari, permane sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, risultando irrilevante il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per altra causa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19029 del 17 maggio 2007)

9Cass. pen. n. 16000/2007

Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (articolo 160, comma 1, del c.p.p.), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero. Ne deriva che si verifica una nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione (che comporta l'annullamento della sentenza sia di primo che di secondo grado) nel caso in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio venga fatta mediante notifica con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16000 del 19 aprile 2007)

10Cass. pen. n. 5698/2003

Il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5698 del 6 febbraio 2003)

11Cass. pen. n. 3410/1994

Il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari ha efficacia anche ai fini dei procedimenti di riesame che si collochi in detta fase.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3410 del 18 ottobre 1994)