Articolo 174 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Prolungamento dei termini di comparizione
Dispositivo
- Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo [161] è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
- Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 19339/2006
La regola di cui all'art. 174, comma terzo c.p. — che stabilisce che in caso di concorso di reati l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene — opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti; in tal caso occorre procedere alla separazione delle pene condonabili e quindi procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dei benefici indulgenziali, effettuando la riduzione prevista dall'art. 78 c.p. solo all'esito di tale operazione. (Dichiara inammissibile, Ass. App. Milano, 24 maggio 2005)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19339 del 5 giugno 2006)
2Cass. pen. n. 2202/1999
Il prolungamento dei termini, previsto dall'art. 174 c.p.p. nel caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l'autorità procedente, non trova applicazione quanto all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette «ordine o invito».(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2202 del 4 agosto 1999)