Articolo 440 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti del giudice
Dispositivo
[1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo [439] comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo [439] comma 2.]