Articolo 464 quinquies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) In questa fase, a differenza di quanto accade prima che il beneficio venga concesso, non è richiesto il consenso dell'imputato.