Articolo 464 ter Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) La norma in esame prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere formulata durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l’azione penale. Tuttavia, ex art. 464 bis, tale richiesta può essere avanzata anche dopo l’esercizio dell’azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell’udienza preliminare ed al giudice del dibattimento.