Articolo 462 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Restituzione nel termine per proporre opposizione

Dispositivo

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli [175] e [175] (1).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a normadegli articoli 175 e 175-bis.__________________

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 28, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 138/2016

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione h tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice h tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in ipotesi di notifica al padre, capace e convivente, anche se avvenuta in data non certa, spetta all'istante allegare circostanze specifiche che avrebbero impedito di conseguire l'effettiva conoscenza del decreto).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 138 del 7 gennaio 2016)

2Cass. pen. n. 16523/2011

È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie relativa alla notifica a mezzo del servizio postale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16523 del 16 marzo 2011)

3Cass. pen. n. 4445/2006

La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari e non al Giudice del dibattimento.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 4445 del 3 febbraio 2006)

4Cass. pen. n. 3030/2003

La competenza a decidere sull'istanza di restituzione in termine, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, spetta al Gip e non al giudice del dibattimento (artt. 462 e 175, comma 4, c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3030 del 22 gennaio 2003)

5Cass. pen. n. 193/1995

Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell'opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all'estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell'atto o sul colpevole smarrimento di questo).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 193 del 9 febbraio 1995)

6Cass. pen. n. 2019/1994

Non è sufficiente all'imputato, che chieda la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avendo avuto tardiva conoscenza di detto provvedimento, notificato al proprio difensore che non l'aveva avvertito, invocare a propria discolpa la condotta del difensore medesimo, liberamente scelto anche come domiciliatario. Infatti, la particolare qualifica del domiciliatario impone un'interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell'atto da parte del rappresentato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza nella quale il pretore non aveva ritenuto che l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato fosse sufficiente a fornire la prova della mancata conoscenza, inconsapevole, del provvedimento da impugnare).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2019 del 24 settembre 1994)

7Cass. pen. n. 379/1994

In tema di restituzione in termini, non costituisce causa di forza maggiore che impedisce l'osservanza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., l'infermità dovuta all'impossibilità di deambulazione, dal momento che l'opposizione stessa può essere proposta, secondo il dettato della norma citata, anche a mezzo del difensore. (Fattispecie nella quale è stata adottata, quale causa di forza maggiore, l'impossibilità di deambulare per l'insorgere di una lombosciatalgia).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 379 del 3 febbraio 1994)