Articolo 118 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo
(1)1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo [329], direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo [118], comma 2 e 3.
3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 14, della l. 3 agosto 2007, n. 124.