Articolo 467 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Atti urgenti

Dispositivo

Note

(1) Vi è qui un parallelo con le ipotesi di incidente probatorio ex art. 392 e ss. in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare per quanto attiene la non rinviabilità delle prove.

(2) Trattandosi di assunzione anticipata della prova, l'atto deve necessariamente far parte del fascicolo del dibattimento, ovvero del materiale di cui, attraverso la lettura (art. 511), è legittima l'utilizzazione ai fini della decisione (art. 526).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 3347/2009

2Cass. pen. n. 42449/2009