Articolo 578 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
Dispositivo
1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo [240] del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo [322] del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato (1).
Note
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 1 comma 4 lett. f) della L.9 gennaio 2019 n. 3.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 20793/2021
La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20793 del 18 marzo 2021)
2Cass. pen. n. 13539/2020
In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 13539 del 30 gennaio 2020)
3Cass. pen. n. 31617/2015
Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2013).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015)
4Cass. pen. n. 38834/2008
L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 38834 del 10 luglio 2008)