Articolo 476 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Reati commessi in udienza

Dispositivo

Note

(1) Viene qui riconosciuto al P.M. un eccezionale potere di arresto, consentito tanto in via obbligatoria quanto facoltativa (artt.380 e381).

(2) Disposizione emblematica che segna la rottura con la tradizione inquisitoria del codice previgente, imperniata sul riconoscimento di una verità precostituita nei verbali di istruzione, verità dalla quale non era consentito discostarsi.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 26041/2004

2Cass. pen. n. 2605/1994

3Cass. pen. n. 2877/1991

4Cass. pen. n. 2255/1991