Articolo 476 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Reati commessi in udienza
Dispositivo
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge (1), disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti [380], [381].
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [372], [378] c.p.] (2) (3).
È vietato anche l'arresto successivo del testimone supposto falso, quindi fuori dall'udienza, mancando in tal caso i requisiti della flagranza.
Note
(1) Viene qui riconosciuto al P.M. un eccezionale potere di arresto, consentito tanto in via obbligatoria quanto facoltativa (artt.380 e381).
(2) Disposizione emblematica che segna la rottura con la tradizione inquisitoria del codice previgente, imperniata sul riconoscimento di una verità precostituita nei verbali di istruzione, verità dalla quale non era consentito discostarsi.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 26041/2004
Il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale: ne consegue che commette il reato il pubblico ufficiale il quale, nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio, rediga un parere tecnico volontariamente non corrispondente al vero, e sulla base del quale la P.A. assuma la decisione di concedere una variante alla concessione edilizia rilasciata ad un privato. (Nella fattispecie nel parere si attestava che la richiesta variante avrebbe implicato una diversa distribuzione interna dei piani dell'edificio, mentre dagli atti era poi emerso che la variante avrebbe in realtà comportato una diversa destinazione d'uso dei locali).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26041 del 8 aprile 2004)
2Cass. pen. n. 2605/1994
L'arresto della persona informata sui fatti, effettuato dalla P.G. o dal P.M. mentre la stessa viene sentita nel corso delle indagini preliminari ed è sospetta di falsità o reticenza, integra la violazione dell'art. 476 secondo comma c.p.p., che sancisce il divieto dell'arresto in udienza del testimone falso o reticente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2605 del 22 agosto 1994) Corte cost. n. 390/1991(Omissis). L'art. 476 del nuovo codice di procedura penale a differenza del corrispondente art. 435 del codice previgente, escludendo la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, ma rinviandola ad uno successivo, sia pure con rito direttismo o immediato, esprime la volontà di far prevalere, rispetto alle esigenze di celerità del dibattimento per i reati consumati in udienza, quella di garanzia della serenità e obiettività dei giudizi, nonché della imparzialità e terzietà del giudice e del principio di uguaglianza dei cittadini. (Omissis).(Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991)
3Cass. pen. n. 2877/1991
Si applicano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, concernenti la facoltà di arresto e la forma ordinaria del rito (art. 476), al reato commesso dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale, nell'udienza dibattimentale di una corte d'assise in processo che prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Nella specie, trattavasi di oltraggio a magistrato in udienza).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2877 del 12 settembre 1991)
4Cass. pen. n. 2255/1991
Mentre il procedimento per il reato di falsa testimonianza, per l'intrinseco collegamento, ricavabile anche dalla disciplina di diritto sostanziale, con il processo principale, deve ritenersi assoggettato, se commesso in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, alla disciplina di diritto intertemporale di cui all'art. 241 e seguenti delle norme transitorie, i procedimenti per altri reati commessi in udienza, in quanto solo occasionalmente collegati al processo principale, sono assoggettati, se commessi in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, alla nuova disciplina codicistica. Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l'arresto è il pubblico ministero a norma dell'art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la convalida è il giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 390 e 391 dello stesso codice.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2255 del 11 settembre 1991)