Articolo 478 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Questioni incidentali
Dispositivo
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo [491].
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 38240/2002
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38240 del 15 novembre 2002)
2Cass. pen. n. 17/2000
Il vizio di motivazione di un'ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 17 del 21 settembre 2000)