Articolo 483 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Sottoscrizione e trascrizione del verbale
Dispositivo
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto (1).
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo [111] e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata (2).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo [528], i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.[omissis]__________________
Note
(1) L'omissione della firma da parte del presidente non genera alcuna nullità, svolgendo questa una funzione di mero controllo, non dunque di autenticazione.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. b) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 3050/2007
Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione. (Rigetta, App. Roma, 14 maggio 2004).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3050 del 14 novembre 2007)
2Cass. pen. n. 7785/1996
Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l'istituto dell'incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell'atto pubblico qual è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l'art. 139, quarto comma, c.p.p. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell'art. 2700 c.c., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito (pagina 51) ed anche dal particolare controllo derivante dall'apposizione del visto ex art. 483, primo comma, c.p.p. (Fattispecie relativa a semplice «correzione» non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7785 del 8 agosto 1996)
3Cass. pen. n. 1470/1992
L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1470 del 12 febbraio 1992)