Articolo 500 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Contestazioni nell'esame testimoniale

Dispositivo

Note

(1) Si vuole evitare che la lettura possa essere strumentalizzata al fine di suggerire o condizionare le risposte.

(2) Prima della modifica di tale articolo ad opera dell'art. 16, della l. 1 marzo 2001, n. 63, era previsto inoltre l'espresso divieto di tenere conto di tali dichiarazioni come prova dei fatti in esse affermati.

(3) In questo caso non può dirsi acquisita nemmeno una prova, dato che manca un elemento fondamentale per la realizzazione del contraddittorio.

(4) Si tratta di una previsione generale, dal momento che tale comma non fa esplicito riferimento alle contestazioni.

(6) L'accordo può intervenire anche dopo le fasi di formazione del fascicolo e delle richieste di prova, cioè nel corso dell'esame, e riguarda solo le precedenti dichiarazioni del testimone, non altri atti, a differenza di quanto previsto ex artt.431 e493.

Massime giurisprudenziali (23)

1Cass. pen. n. 41489/2018

2Cass. pen. n. 25127/2018

3Cass. pen. n. 22555/2017

4Cass. pen. n. 17089/2017

5Cass. pen. n. 13550/2017

6Cass. pen. n. 9646/2017

7Cass. pen. n. 27117/2015

8Cass. pen. n. 10486/2015

9Cass. pen. n. 19618/2014

10Cass. pen. n. 19313/2013

11Cass. pen. n. 2844/2013

12Cass. pen. n. 12463/2012

13Cass. pen. n. 2696/2012

14Cass. pen. n. 1898/2012

15Cass. pen. n. 3470/2010

16Cass. pen. n. 44491/2009

17Cass. pen. n. 45496/2008

18Cass. pen. n. 38894/2008

19Cass. pen. n. 5997/2008

20Cass. pen. n. 6221/2006

21Cass. pen. n. 45311/2005

22Cass. pen. n. 14855/2003

23Cass. pen. n. 7379/2002