Articolo 504 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Dispositivo
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti [220] ss.], dei consulenti tecnici [225], [233], [359], [360] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità (1).
Note
(1) Si ricordi che al presidente del collegio spetta il potere di direzione dell'udienza ex art. 499, comma 6.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 11730/1992
L'assunzione della prova orale nel dibattimento deve avvenire anche in appello secondo i canoni del sistema accusatorio, sicchè il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l'esame e il controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già esaminate per meglio chiarire i temi della prova. Tuttavia, l'inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell'alveo delle previsioni di nullità, giacchè tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all'esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell'art. 504 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11730 del 5 dicembre 1992)