Articolo 511 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
Dispositivo
(1)1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo [238]. Si applica il comma 2 dell'articolo [511].
Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 16703/2008
Le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma terzo, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511 bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al P.M., legittima l'acquisizione del relativo verbale. (Rigetta, App. Ancona, 6 Dicembre 2007).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16703 del 11 dicembre 2008)
2Cass. pen. n. 30797/2002
Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d'ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30797 del 13 settembre 2002)
3Cass. pen. n. 6359/1996
Una perizia effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata anche se non sia stato sentito il perito. Invero detto obbligo non è previsto dall'art. 511 bis relativo alla lettura di verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso l'omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire causa di nullità non essendo specificatamente sanzionato in tal senso né risultando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all'art. 178 c.p.p. D'altro canto non ricorrerebbe ipotesi di prova illegittimamente acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p. in quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di «acquisizione» e quindi ad un'attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6359 del 24 giugno 1996)
4Cass. pen. n. 144/1996
Dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511 bis c.p.p., si desume che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell'incidente probatorio o del dibattimento (nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura), possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l'accordo delle parti ed avvenga l'esame dell'imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d'ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, comma 4, c.p.p.). Qualora, invece, l'esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell'art. 238, comma 3 e dell'art. 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d'ufficio (art. 515 c.p.p.) e sono utilizzabili per la decisione a norma dell'art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l'esame. Le norme suindicate adottano la stessa ratio dell'art. 513 c.p.p. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame, così determinando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992. (Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall'imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all'esame).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 144 del 11 aprile 1996)