Articolo 516 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modifica della imputazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un potere esclusivo del P.M. da effettuarsi personalmente all'imputato, trattandosi di un mutamento dell'accusa, sul quale il giudice non esercita un vaglio preventivo, potendo questi pronunciarsi solo al momento della decisione.

(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 186, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) L'ultimo comma è stato introdotto dall'art. 47, comma 4, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) La Corte Cost. si è più volte pronunciata a riguardo di tale articolo prima, con sent. 30 maggio 1994, n. 265, lo ha dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. Poi, con sent. 19 dicembre 1995, n. 530, l'illegittimità è stata dichiarata in quanto la norma non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. Infine, con sent. 18 dicembre 2009, n. 333, ne è stata dichiarata l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 1 - 5 dicembre 2014, n. 273 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2017, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 11 febbraio 2020, n. 14, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. pen. n. 29877/2018

2Cass. pen. n. 13469/2017

3Cass. pen. n. 2295/2016

4Cass. pen. n. 49177/2015

5Cass. pen. n. 10069/2015

6Cass. pen. n. 4175/2015

7Cass. pen. n. 51248/2014

8Cass. pen. n. 16989/2014

9Cass. pen. n. 10196/2013

10Cass. pen. n. 10820/2012

11Cass. pen. n. 16632/2007

12Cass. pen. n. 40249/2006

13Cass. pen. n. 24537/2004

14Cass. pen. n. 382/2000

15Cass. pen. n. 10640/1999

16Cass. pen. n. 4/1999

17Cass. pen. n. 1245/1998

18Cass. pen. n. 6374/1997

19Cass. pen. n. 3253/1996

20Cass. pen. n. 11783/1995

21Cass. pen. n. 10660/1995