Articolo 528 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Lettura del verbale in camera di consiglio
Dispositivo
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483] 2], con l'assistenza dell'ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [138].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 514/2009
Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalità di redazione vi fosse stato il consenso delle parti). (Rigetta, App. Napoli, 19/05/2009).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 514 del 15 ottobre 2009)