Articolo 532 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Dispositivo
1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare [284], [285], [286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281]-[283] eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533]-[537] che concede la sospensione condizionale della pena [163] c.p.].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 18353/2011
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. (Nella specie, obbligo di dimora).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 18353 del 31 marzo 2011)