Articolo 534 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Dispositivo
1. Nei casi previsti dagli articoli [196] e [197] del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660] 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta (1).
Note
(1) Qualora il condannato ridiventi solvibile, la persona civilmente obbligata che abbia adempiuto può esperire, nei suoi confronti l'azione di regresso, al fine di recuperare quanto pagato.