Articolo 543 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Dispositivo
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo [186] del codice penale (1) è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza [536].
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato [694].
Note
(1) La pubblicazione della sentenza in questi casi non opera come pena accessoria, ma come mezzo per riparare al danno patito. Ne sono un esempio le ipotesi di calunnia (art. 368) o diffamazione (art. 595).