Articolo 547 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Correzione della sentenza

Dispositivo

Note

(1) Tale correzione si attua in camera di consiglio ed in presenza di un errori materiali o omissioni che non siano collegabili ad una previsione di nullità e la cui eliminazione non deve comportare una modifica essenziale dell'atto.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 11632/2011

2Cass. pen. n. 37392/2003

3Cass. pen. n. 44657/2001

4Cass. pen. n. 6978/2000

5Cass. pen. n. 4973/2000

6Cass. pen. n. 874/1998

7Cass. pen. n. 1462/1995