Articolo 554 quinquies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Dispositivo
- (1)Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
- Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
- Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo [127].
- Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo [554], commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo [554], comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
- Si applica l'articolo [437].
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").