Articolo 554 ter Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti del giudice
Dispositivo
1. (1)Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo [553], sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli [424], commi 2, 3 e 4, [425], comma 2, [426] e [427]. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (2).
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo [444], di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1 (3). Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo [545], comma 2.
3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
(3) Il termine, entro cui presentare la richiesta di rito alternativo al dibattimento o di applicazione di pena sostitutiva, deve essere più correttamente riferito al provvedimento conclusivo dell’udienza predibattimentale: sentenza di non luogo a procedere o decreto di fissazione della udienza dibattimentale.