Articolo 193 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
Dispositivo
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241], [654] (1).
Note
(1) L'eccezione rappresentata dalle norme civili in tema di stato di famiglia o di cittadinanza si giustifica a fronte della delicatezza caratterizzante tali materie.