Articolo 197 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 6 della l. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) Il primo ed il secondo comma, richiamando i principi già espressi nelle lett. a) e b) dell'art. 197 c.p.p., definiscono l'ambito soggettivo degli imputati destinatari della particolare disciplina delineata, con riferimento alle ipotesi in cui gli stessi, al di fuori delle situazioni di incompatibilità, assumono l'ufficio di testimone.

(3) Tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 21 novembre 2006, n. 381, nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma primo, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto divenuta irrevocabile.Tale comma è stato altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 gennaio 2017 n. 21 nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

(4) Tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 21 novembre 2006, n. 381, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3 anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma primo, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto divenuta irrevocabile.Tale comma è stato altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 gennaio 2017 n. 21 nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 13844/2017

2Cass. pen. n. 53691/2016

3Cass. pen. n. 267/2012

4Cass. pen. n. 19342/2010

5Cass. pen. n. 16908/2009

6Cass. pen. n. 44527/2008

7Cass. pen. n. 4230/2008

8Cass. pen. n. 31945/2007

9Cass. pen. n. 24743/2007

10Cass. pen. n. 15804/2007

11Cass. pen. n. 41028/2002

12Cass. pen. n. 37245/2002

13Cass. pen. n. 24730/2002

14Cass. pen. n. 17900/2002

15Cass. pen. n. 13192/2002

16Cass. pen. n. 13011/2002

17Cass. pen. n. 12575/2002