Articolo 202 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Segreto di Stato

Dispositivo

Note

(1) L’art. 40, comma 1, della l. 3 agosto 2007, n. 124 ha così completamente innovato il testo previgente, il quale prevedeva: "1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 16362/2012