Articolo 221 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Nomina del perito
Dispositivo
- Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
- Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
- Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo [36] (1).
Note
(1) Si ricordi che l'ufficio di perito è obbligatorio, il quale dunque viene meno solo a fronte di cause di incapacità o incompatibilità (art. 222).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 2211/2006
In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2211 del 19 gennaio 2006)