Articolo 231 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sostituzione del perito

Dispositivo

Note

(1) Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione ex art. 70 delle disp. att. del presente codice.

(2) In caso di dichiarazione di astensione o domanda di ricusazione, il giudice procede anche a sostituire l'esperto astenutosi o ricusato, nominando altro perito cui conferire l'incarico.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 31404/2010