Articolo 236 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Documenti relativi al giudizio sulla personalità

Dispositivo

1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [688], della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute [730], ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa (1).

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone [688] 2] (2).

Note

(1) Le sentenze possono essere acquisite solo se si è formata la cosa giudicata ovvero non è più proponibile alcun ordinario mezzo di impugnazione.

(2) I certificati del casellario riguardanti il testimone possono essere richiesti anche dal pubblico ministero e dal difensore, previa autorizzazione del giudice procedente ex art. 688, comma secondo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 42823/2013

In tema di giudizio abbreviato, il giudice d'appello può autonomamente acquisire un certificato penale dell'imputato aggiornato, in quanto la scelta del rito abbreviato non preclude tale possibilità, operando il riferimento normativo "allo stato degli atti" soltanto in ambito probatorio, mentre la presenza nel fascicolo del giudizio del certificato penale risponde a valutazioni afferenti il trattamento sanzionatorio, anche per l'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio riconosciuti al giudice d'appello dal comma quinto dell'art. 597 c.p.p..(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42823 del 18 ottobre 2013)