Articolo 241 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Documenti falsi

Dispositivo

Note

(1) Sono esclusi i casi in cui la falsità sia accertata e dichiarata con la sentenza di condanna o di proscioglimento.

(2) Il giudice ha potere di accertare l'eventuale falsità dei documenti in sede di valutazione complessiva delle prove, senza quindi ricorrere allo schema dell'impugnazione e del conseguente incidente di falso.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 4086/1997