Articolo 243 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Rilascio di copie
Dispositivo
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114], [329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo [116] [258] (1).
Note
(1) Tale copia deve avere, dunque, fede privilegiata.