Articolo 249 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Perquisizioni personali
Dispositivo
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo [120].
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (1).
Note
(1) Le perquisizioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e le ipotesi in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. del presente codice.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 8411/2004
È illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disponga l'ispezione e la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allorché non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ordinaria perquisizione personale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale "ex" art. 41-bis ord. pen. (L. 26 luglio 1975 n. 354) e quindi già sottoposto a particolari limitazioni e a permanenti forme di controllo, fosse congrua alle finalità di sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le videoconferenze e che, per contro, fossero gravose e vessatorie le modalità di esecuzione con denudamento senza flessioni, peraltro ripetuto più volte nel corso della stessa giornata).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8411 del 3 febbraio 2004)
2Cass. pen. n. 6007/1991
La circostanza che un provvedimento di perquisizione preveda la possibilità di perquisire anche le persone che sono presenti all'espletamento dell'atto o quelle che sopraggiungano nel corso dello stesso non trasforma i terzi estranei alle indagini, e di cui si ignora la stessa esistenza, in persone indagate.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6007 del 30 maggio 1991)