Articolo 249 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Perquisizioni personali

Dispositivo

Note

(1) Le perquisizioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e le ipotesi in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 8411/2004

2Cass. pen. n. 6007/1991