Articolo 251 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

Dispositivo

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352] 3].

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 3513/1997

In tema di mezzi di ricerca della prova, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal pubblico ministero la perquisizione locale, la riservatezza dell'indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte; l'esecuzione della perquisizione, infatti, implica e comprende per definizione l'attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3513 del 22 maggio 1997)

2Cass. pen. n. 1557/1991

Nessun rilievo preclusivo in tema di sequestro svolgono l'accertata illegittimità della perquisizione, o la revoca di un precedente sequestro, ove vengano acquisite prove aventi caratteristica di realtà (res delicti), sia perchè perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorchè eventualmente convergenti sul piano dei risultati, sia perchè, al di fuori di prove che regole sostanziali o processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili, ed eventuali irregolarità nell'acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva emissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di «fermo reale» analogo a quello che l'art. 354 c.p.p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1557 del 22 maggio 1991)