Articolo 269 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Conservazione della documentazione

Dispositivo

Note

(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera f) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(2) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera f) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.

(3) Trattasi delle ipotesi di inutilizzabilità cui segue la distruzione dell'intercettazione stessa.

(4) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 48595/2016

2Cass. pen. n. 8953/2015

3Cass. pen. n. 24832/2013

4Cass. pen. n. 1759/1997

5Cass. pen. n. 1015/1994

6Cass. pen. n. 378/1994

7Cass. pen. n. 1364/1993