Articolo 270 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 28, della l. 3 agosto 2007, n. 124.

(2) Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).