Articolo 696 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Tutela dei terzi di buona fede

Dispositivo

1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.