Articolo 696 quinquies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Dispositivo

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.